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		<title>Three &#038;Partners: boutique innovativa nel panorama dell’accounting tax &#038;legal italiano</title>
		<link>https://www.threeandpartners.com/2021/01/19/boutique-innovativa-nel-panorama-dell-accounting-tax-legal-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Cagnazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Three & Partners, consulenza alle imprese italiane ed estere in ambito di Accounting, Tax & Legal in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[GCI - Global Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto M. Cagnazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Motto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Roberto Maria Cagnazzo e Paolo Motto hanno unito le loro forze e la loro lunga esperienzanella consulenza tributaria, societaria, legale e aziendale dando vita a Three &#38; Partners unaboutique con cuore e radici a Torino e nel Nord Ovest d’Italia ma con una chiara identitàeuropea e una forte vocazione internazionale. Torino, 19.01.2021 – Da oggi [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Roberto Maria Cagnazzo e Paolo Motto hanno unito le loro forze e la loro lunga esperienza<br>nella consulenza tributaria, societaria, legale e aziendale dando vita a Three &amp; Partners una<br>boutique con cuore e radici a Torino e nel Nord Ovest d’Italia ma con una chiara identità<br>europea e una forte vocazione internazionale.</em></p>



<p><strong>Torino, 19.01.2021</strong> – Da oggi c’è una nuova realtà nel panorama dell’Accounting Tax &amp; Legal<br>italiano: Roberto M. Cagnazzo e Paolo Motto hanno unito le loro forze e le loro esperienze in<br>campo tributario, societario, legale e aziendalistico dando vita a Three &amp; Partners<br>(www.threeandpartners.com), boutique di Accounting Tax &amp; Legal con base a Torino e<br>radicata nel Nord Ovest d’Italia ma con una chiara identità europea e una forte vocazione<br>internazionale. Three &amp; Partners si prefigge di mettere la sua clientela nazionale e<br>internazionale sempre al centro del proprio progetto professionale e di affiancarla<br>costantemente in ogni necessità, programma o sfida che questa voglia intraprendere in Italia<br>o all’estero.</p>



<p>I clienti saranno assistiti da un team di professionisti altamente qualificati, costantemente<br>aggiornati e in grado di comprendere le peculiarità dei loro bisogni in modo da condividere<br>soluzioni personalizzate, efficaci e di elevata qualità su un’ampia gamma di servizi che vanno<br>da quelli più tradizionali fino a quelli più specialistici, digitali e innovativi.</p>



<p>In qualità di membro di <strong>GGI – Global Alliance</strong> (<a aria-label="www.ggi.com (opens in a new tab)" href="https://www.ggi.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="ek-link">www.ggi.com</a>), Three &amp; Partners sarà in grado<br>di offrire la migliore consulenza e assistenza possibile per risolvere qualsivoglia problematica<br>di carattere tributario, societario, legale e aziendalistico su scala nazionale, europea o<br>mondiale in più di 126 paesi diversi.</p>



<p><em>“Questa nuova realtà ci proietta con soddisfazione in una nuova eccitante sfida che ci<br>consentirà di mettere a fattor comune la nostra esperienza e quella dei nostri rispettivi team<br>con l’eticità, la qualità, la varietà e l’innovazione dei servizi offerti ai nostri clienti italiani e<br>internazionali avendo l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel mondo<br>dell’Accounting Tax &amp; Legal sul nostro territorio e in tutta Italia”</em> hanno commentato i due<br>Fondatori e Partner <a href="/team-members/roberto-maria-cagnazzo/" class="ek-link">Roberto M. Cagnazzo</a> e <a href="/team-members/paolo-motto/" class="ek-link">Paolo Motto</a>.</p>
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		<title>Promozione e sviluppo mercati esteri</title>
		<link>https://www.threeandpartners.com/2021/06/21/promozione-e-sviluppo-mercati-esteri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Cagnazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 23:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Three & Partners, consulenza alle imprese italiane ed estere in ambito di Accounting, Tax & Legal in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[GCI - Global Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto M. Cagnazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Motto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 3 giugno SIMEST Spa ha riaperto il fondo finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione. Tale fondo era stato sospeso nel 2020 per esaurimento delle risorse e la sua riapertura ha fatto segnare un nuovo boom. Il 15% dei fondi è stato richiesto per la promozione e lo sviluppo in Mercati Esteri. Three&#38;Partners grazie alle alleanze con: [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il 3 giugno <a href="https://www.simest.it/" target="_blank" aria-label="SIMEST Spa (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener" class="ek-link">SIMEST Spa</a> ha riaperto il fondo finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione.</p>



<p>Tale fondo era stato sospeso nel 2020 per esaurimento delle risorse e la sua riapertura ha fatto segnare un nuovo boom.</p>



<span id="more-2141"></span>



<p>Il 15% dei fondi è stato richiesto per la promozione e lo sviluppo in Mercati Esteri.</p>



<p><strong>Three&amp;Partners</strong> grazie alle alleanze con:</p>



<p>▪️ <strong>GGI | Global Alliance</strong> è presente e capace di assistere i propri clienti in più di 126 Paesi nel mondo;</p>



<p>▪️ <strong>GCG | Geneva Capital Group</strong> è in grado di assistervi nella ricerca di investimenti in più settori e nella maggior parte dei mercati internazionali.</p>



<p>Per ulteriori informazioni e casi specifici potete contattare i nostri Partners <a href="/team-members/roberto-maria-cagnazzo/" class="ek-link">Roberto M. Cagnazzo</a> e <a href="/team-members/paolo-motto/" class="ek-link">Paolo Motto</a>.</p>
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		<item>
		<title>Roberto M. Cagnazzo al webinar internazionale organizzato da GGI &#8211; Global Alliance</title>
		<link>https://www.threeandpartners.com/2021/06/18/transfer-pricing-documentation-and-italian-penalty-protection-regime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Cagnazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 23:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Three & Partners, consulenza alle imprese italiane ed estere in ambito di Accounting, Tax & Legal in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[GCI - Global Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto M. Cagnazzo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Roberto M. Cagnazzo è intervenuto lo scorso 22 aprile 2021 al webinar internazionale organizzato da GGI &#8211; Global Alliance sul tema &#8220;Transfer Pricing Documentation and Italian Penalty Protection Regime&#8221;. Ha moderato l&#8217;incontro Sergio Finulli (Italia) e sono intervenuti Britt Vrijburg, Susanne Schorel &#8211; Willems, Toon Hasselman (Olanda), Steve McCrindle (Gran Bretagna) e Bernhard Schwechel (Germania). [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.threeandpartners.com/2021/06/18/transfer-pricing-documentation-and-italian-penalty-protection-regime/">Roberto M. Cagnazzo al webinar internazionale organizzato da GGI &#8211; Global Alliance</a> proviene da <a href="https://www.threeandpartners.com">threeandpartners-com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/team-members/roberto-maria-cagnazzo/" class="ek-link">Roberto M. Cagnazzo</a> è intervenuto lo scorso 22 aprile 2021 al webinar internazionale organizzato da GGI &#8211; Global Alliance sul tema <em>&#8220;Transfer Pricing Documentation and Italian Penalty Protection Regime&#8221;</em>.</p>



<p>Ha moderato l&#8217;incontro <strong>Sergio Finulli</strong> (Italia) e sono intervenuti <strong>Britt Vrijburg</strong>, <strong>Susanne Schorel</strong> &#8211; Willems, <strong>Toon Hasselman</strong> (Olanda), <strong>Steve McCrindle</strong> (Gran Bretagna) e <strong>Bernhard Schwechel</strong> (Germania).</p>



<p>Hanno partecipato al webinar più di 40 persone provenienti dai maggiori paesi europei ed extra europei.</p>



<p>Potete scaricare le slide dell&#8217;intervento <a href="/wp-content/uploads/2021/06/Transfer-Pricing-Documentation-and-Italian-Penalty-Protection-Regime.pdf" target="_blank" aria-label="Roberto M. Cagnazzo - Transfer Pricing Documentation and Italian Penalty Protection Regime (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener" class="ek-link">Roberto M. Cagnazzo &#8211; Transfer Pricing Documentation and Italian Penalty Protection Regime</a></p>



<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.threeandpartners.com/2021/06/18/transfer-pricing-documentation-and-italian-penalty-protection-regime/">Roberto M. Cagnazzo al webinar internazionale organizzato da GGI &#8211; Global Alliance</a> proviene da <a href="https://www.threeandpartners.com">threeandpartners-com</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>VAT procedures and instructions in Italy after Brexit</title>
		<link>https://www.threeandpartners.com/2021/11/05/vat-procedures-and-instructions-in-italy-after-brexit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Cagnazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 14:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Three & Partners, consulenza alle imprese italiane ed estere in ambito di Accounting, Tax & Legal in Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>From 01 January 2021, the UK is officially out of the EU and significant adjustments are now required since the UK’s trading with Italy/EU now implies importing and exporting operations. In general, VAT will have to be paid in the EU country where goods are imported from the UK; all goods exported to the UK [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.threeandpartners.com/2021/11/05/vat-procedures-and-instructions-in-italy-after-brexit/">VAT procedures and instructions in Italy after Brexit</a> proviene da <a href="https://www.threeandpartners.com">threeandpartners-com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>From 01 January 2021, the UK is officially out of the EU and significant adjustments are now required since the UK’s trading with Italy/EU now implies importing and exporting operations. In general, VAT will have to be paid in the EU country where goods are imported from the UK; all goods exported to the UK will be exempt from VAT in the EU, but then the VAT rules applicable to imports into the UK will have to be complied with.</p>



<span id="more-2153"></span>



<p>From 01 January 2021, UK VATregistered businesses importing goods B2B into the UK will be able to avail of Postponed VAT Accounting (PVA) and account for import VAT on their VAT return (much like the Reverse Charge), rather than paying import VAT on or soon after the time that the goods arrive at the UK border; but this is all subject to meeting conditions. Accordingly, that operation in Italy qualifies as an export supply, not taxable for VAT purposes.</p>



<p>From 01 January 2021, VAT on imported goods from outside the UK with a value up to GBP 135 is collected at the B2C point of sale not the point of importation. This means that UK supply VAT, rather than import VAT, will be due on these consignments. Imports from outside the UK over GBP 135 will be treated as imports subject to import VAT (but PVA may apply) and again, output VAT is due on their sale. </p>



<p>UK VAT-registered business exporting goods to Italy will treat the goods entering the EU the same as those entering from other non-EU countries, which means that UK VAT is at the zero-rate and import VAT and any other custom duties are due when the goods arrive in the EU.</p>



<p>UK business which sell B2C to Italy need to register for EU VAT and appoint fiscal representatives. Alternatively, they can be directly identified to fulfil the obligations and exercise the rights regarding VAT in Italy (Resolution n. 7 of Agenzia delle Entrate of 01 February 2021). They also need to retain evidence to prove that the goods have left the country, where applicable.</p>



<p>With regards to services, however, the rules continue to apply broadly as they did previously which means that the “place of supply” rules remain standing.</p>



<p>GGI member firm<br><strong>Three &amp; Partners</strong><br>Accounting, Tax, Legal, Corporate Finance<br>Turin, Italy<br>T: +39 011 5808352<br>W: threeandpartners.com</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="165" height="215" src="https://www.threeandpartners.com/wp-content/uploads/2021/11/image.png" alt="" class="wp-image-2154"/></figure>



<p><br><strong>Paolo Motto</strong><br>E: motto@threeandpartners.com Paolo Motto</p>



<p><strong>Three &amp; Partners</strong> is a boutique firm based in Turin and deep-rooted in the northwest of Italy but with a clear European identity and a strong international vocation. The firm provides integrated tax, corporate, legal and business advice and assistance all over Italy on a wide range of domestic, European and international matters. Paolo Motto, Founder and Partner, is a Chartered Accountant and Statutory Auditor with considerable experience in business consulting, corporate internationalisation and business crisis management. He was a representative of the Italian Chamber of Commerce in Dubai and was a member of the International Chamber of Commerce (ICC).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.threeandpartners.com/2021/11/05/vat-procedures-and-instructions-in-italy-after-brexit/">VAT procedures and instructions in Italy after Brexit</a> proviene da <a href="https://www.threeandpartners.com">threeandpartners-com</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Three &#038; Partners sceglie LinkedIn</title>
		<link>https://www.threeandpartners.com/2021/06/16/three-partners-sceglie-linkedin-come-mezzo-di-informazione-dello-studio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Cagnazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 23:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Three & Partners, consulenza alle imprese italiane ed estere in ambito di Accounting, Tax & Legal in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[GGI – Global Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto M. Cagnazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Motto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Three &#38; Partners, boutique innovativa nel panorama dell’Accounting Tax &#38; Legal italiano, rende noto che utilizzerà la pagina ufficiale LinkedIn per aggiornare e comunicare con la propria community. Torino, 26.04.2021 – Da oggi tutte le attività, gli eventi, gli appuntamenti, per mantenere partecipe la propria community saranno presentati sulla pagina LinkedIn dello studio torinese (linkedin.com/company/threeandpartners). [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.threeandpartners.com/2021/06/16/three-partners-sceglie-linkedin-come-mezzo-di-informazione-dello-studio/">Three &#038; Partners sceglie LinkedIn</a> proviene da <a href="https://www.threeandpartners.com">threeandpartners-com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Three &amp; Partners, boutique innovativa nel panorama dell’Accounting Tax &amp; Legal italiano, rende noto che utilizzerà la pagina ufficiale LinkedIn per aggiornare e comunicare con la propria community.</em></p>



<p>Torino, 26.04.2021 – Da oggi tutte le attività, gli eventi, gli appuntamenti, per mantenere partecipe la propria community saranno presentati sulla pagina LinkedIn dello studio torinese (<a href="https://www.linkedin.com/company/threeandpartners" target="_blank" aria-label="linkedin.com/company/threeandpartners (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener" class="ek-link">linkedin.com/company/threeandpartners</a>).</p>



<p>La scelta dell’utilizzo di questo specifico social media professionale è in linea con gli obiettivi che<em> la boutique dell’Accounting Tax&amp;Legal</em> si è prefissata sin dalla sua nascita nel gennaio 2021. Si è deciso per una comunicazione per mezzo di LinkedIn perché il Team di <strong>Three&amp;Partners</strong>, formato da professionisti altamente qualificati e costantemente aggiornati, offre un’<a href="/aree-di-attivita/" class="ek-link">ampia gamma di servizi specialistici</a>, digitali e innovativi in merito ai quali cerca una comunicazione attiva con i propri utenti condividendo contenuti di valore su i temi specifici di cui lo studio rappresenta un’eccellenza.</p>



<p>All&#8217;inizio di quest&#8217;anno, <a href="/team-members/roberto-maria-cagnazzo/" class="ek-link">Roberto M. Cagnazzo</a> e <a href="/team-members/paolo-motto/" class="ek-link">Paolo Motto</a> unendo le loro esperienze e competenze nel campo tributario, societario e legale su scala nazionale europea e internazionale hanno annunciato la nascita di Three &amp; Partners nuova realtà nel panorama dell’Accounting Tax&amp;Legal italiano, con sede a Torino e radicata nel Nord Ovest d’Italia, ma con una chiara identità europea e una forte vocazione internazionale. Three&amp;Partners è membro di <strong>GGI – Global Alliance</strong> (<a aria-label="www.ggi.com (opens in a new tab)" href="https://www.ggi.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="ek-link">www.ggi.com</a>) presente in più di 126 Paesi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.threeandpartners.com/2021/06/16/three-partners-sceglie-linkedin-come-mezzo-di-informazione-dello-studio/">Three &#038; Partners sceglie LinkedIn</a> proviene da <a href="https://www.threeandpartners.com">threeandpartners-com</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Aspetti accertativi dell’estrovestizione delle società</title>
		<link>https://www.threeandpartners.com/2020/09/22/aspetti-accertativi-dell-estrovestizione-delle-societa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Cagnazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 22:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Three & Partners, consulenza alle imprese italiane ed estere in ambito di Accounting, Tax & Legal in Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.threeandpartners.com/?p=2174</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’esterovestizione Il concetto di delocalizzazione all’estero (Offshoring) è un problema diffuso che ha acquisito una dimensione globale. In questo articolo parlerò in particolare dell’esterovestizione, che si manifesta come una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia del soggetto passivo, per cui il contribuente stabilisce formalmente all’estero la propria residenza (sia in abito UE che extra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.threeandpartners.com/2020/09/22/aspetti-accertativi-dell-estrovestizione-delle-societa/">Aspetti accertativi dell’estrovestizione delle società</a> proviene da <a href="https://www.threeandpartners.com">threeandpartners-com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">L’esterovestizione</h2>



<p>Il concetto di delocalizzazione all’estero (<em>Offshoring</em>) è un problema diffuso che ha acquisito una dimensione globale. In questo articolo parlerò in particolare dell’esterovestizione, che si manifesta come una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia del soggetto passivo, per cui il contribuente stabilisce formalmente all’estero la propria residenza (sia in abito UE che extra UE), mentre continua ad operare stabilmente in Italia con l’unico scopo di beneficiare di un regime fiscale più favorevole.</p>



<p>L’intento è quello di dare una indicazione dei criteri in base ai quali una persona giuridica possa essere considerata fiscalmente residente e, quindi, quando può essergli contestata l’esterovestizione pur essendo formalmente non residente in Italia i fini fiscali.</p>



<span id="more-2174"></span>



<h2 class="wp-block-heading">L’art. 73 del TUIR</h2>



<p>L’art. 73 del Tuir detta le regole per definire se un soggetto passivo è da considerarsi<br>residente e come tale sarà assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti<br>(worldwide taxation) o non residente con conseguente tassazione dei soli redditi<br>prodotti nel territorio dello Stato. In particolare, è possibile distinguere due differenti<br>fattispecie:<ol><li>L’esterovestizione di fatto (art. 73, comma 3, del T.U.I.R.)</li>
<li>L’esterovestizione di diritto (art. 73, commi 5 bis e ter, del T.U.I.R.)</li></ol></p>



<p>La differenza tra i due istituti sta nell’onere probatorio, nel primo caso a carico dell’Amministrazione finanziaria mentre nel secondo caso a carico del contribuente.<br>Per determinare quindi la residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è necessario eseguire una valutazione di tipo territoriale ed una di tipo temporale. L’art. 73 comma 3 del T.U.I.R. stabilisce che si considerano residenti le società e gli enti che per la <strong>maggior parte del periodo d’imposta</strong> (valutazione temporale) hanno la <strong>sede<br>legale</strong> o la <strong>sede dell’amministrazione</strong> o <strong>l’oggetto principale</strong> nel territorio dello stato (valutazioni territoriali).</p>



<p>Valutazione territoriale: questo tipo di valutazione si basa esclusivamente sulla determinazione della localizzazione nel territorio italiano di uno dei seguenti elementi:<ul><li>Sede legale</li><li>Sede dell’amministrazione</li><li>Oggetto principale dell’attività</li></ul></p>



<p>Valutazione temporale: presenza nel territorio dello stato per più della metà dell’anno (183 giorni o 184 nel caso di anno bisestile).</p>



<p>Passiamo ad analizzare nel dettaglio le valutazioni territoriali partendo dalla <strong>sede legale</strong>.<br>Generalmente per sede legale si intende quella riportata nell’atto costitutivo o nello statuto. Talvolta potrebbe accadere che la Sede legale sia diversa dalla Sede effettiva.</p>



<p>La corte di Cassazione ha dato una definizione di sede effettiva quale <em>“Il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva e amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati<br>per l’espletamento e il raggiungimento dei fini sociali”</em><sup>1</sup>. La sede effettiva, quindi, non sostituisce la sede legale ma si aggiunge ad essa. Si capisce bene come dei tre criteri previsti dall’art. 73 del T.U.I.R., seppure alternativi, quello della sede legale sia l’elemento che assume minore importanza ai fini della residenza fiscale in Italia in quanto facilmente manipolabile.</p>



<p>Per <strong>sede dell’amministrazione</strong> ci si riferisce al luogo in cui viene svolta l’attività di gestione che può essere desunta, ad esempio, dall’esistenza di uffici amministrativi oppure dall’indicazione sulle fatture. Conseguentemente i concetti di sede effettiva, come richiamata dalla Corte di Cassazione, e di sede dell’amministrazione coincidono e costituiscono, assieme al concetto di sede legale, il significato più generale di sede. La sede dell’amministrazione risulta essere il <strong>criterio fondamentale</strong> per la detereminazione della residenza fiscale di una società, anche in considerazione della sua<br>valenza internazionale come criterio convenzionale previsto dal modello OCSE per risolvere conflitti di residenza (c.d. Tie-Breack rule).</p>



<p>Per determinare la sede amministrativa è necessario compiere complessi accertamenti finalizzati ad verificare il reale rapporto della persona giuridica con un determinato territorio, che può essere diverso da quello indicato nell’atto costitutivo e nello statuto.</p>



I criteri da utilizzare sono principalmente due:
<ul><li>Criterio base (o primario) che prevede l’individuazione del luogo da cui
effettivamente provengono i c.d. impulsi volitivi inerenti all’attività della società o
dell’ente. La sede dell’amministrazione è quindi il luogo dove vengono svolte le
attività amministrative. Altri elementi come al cittadinanza, il domicilio nonché la
nazionalità degli amministratori, sono irrilevanti in quanto ciò che conta è il luogo
in cui essi si incontrano per prendere le decisioni riguardanti la realizzazione
dell’attività sociale.</li>
<li>Verificare il luogo ove gli impulsi volitivi hanno concreta attuazione: individuare,
cioè, dove opera il top management. Dovrà, quindi, essere verificato il centro
effettivo degli interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e i
diversi fattori dell’impresa che vengono organizzati e coordinati per
l’espletamento e il raggiungimento dei fini sociali.</li></ul>



<p>Quest’ultimo criterio è comunque sussidiario a quello primario che si riferisce all’attività degli amministratori. Infatti, se il top management dà attuazione alle direttive del consiglio in un luogo diverso da quello individuato sulla base del criterio primario, tale secondo luogo non determina la sede dell’amministrazione della società. La Suprema<br>Corte ha affermato che la sede dell’amministrazione è <em>“il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento<br>degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente”</em></p>



<p>Pertanto, la sede legale costituita all’estero non assume rilevanza qualora, da un esame della situazione sostanziale ed effettiva dell’impresa sotto il profilo gestionale della stessa, emerga che gli impulsi decisionali, le strategie aziendali, la direzione e il coordinamento sono esercitati sul territorio italiano, salvo il caso dei gruppi multinazionali che tratterò più avanti.</p>



<p>Per <strong>oggetto principale dell’attività</strong> si intende l’attività necessaria ed essenziale per raggiungere gli scopi indicati dall’atto costitutivo o dallo Statuto. In mancanza di questi, l’oggetto principale dell’attività è determinato in base alla effettiva attività esercitata nel territorio dello stato. Se l’atto costitutivo o lo statuto della società prevedono lo<br>svolgimento di più attività, occorre fare rifermento all’attività che risulta essenziale per il raggiungimento dello scopo sociale. Ma cosa si intende per principalità dell’oggetto?</p>



<p>In caso di mancanza di sede legale o amministrativa, i requisiti per potere considerare residente in Italia una società sono i seguenti:<br>&#8211; Principalità delle attività svolte in Italia rispetto alle attività svolte all’estero con riferimento all’atto costitutivo<br>&#8211; In assenza di indicazioni in atto costitutivo, principalità delle attività svolte in Italia rispetto alle attività svolte all’estero in base ad una analisi sostanziale<br>&#8211; Mantenimento della principalità per la maggior parte del periodo d’imposta.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I modelli OCSE contro le doppie imposizioni e la libertà di stabilimento</h2>



<p>Giova, altresì, evidenziare che al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, i vari Stati stipulano accordi internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, principalmente sulla base del modello redatto dall’OCSE, con l’intento di derimere i casi in cui un contribuente sia considerato residente in entrambi gli Stati<br>dando prevalenza al criterio della sede di direzione effettiva anche conosciuto come <em>“place of effective management”</em>. Su questo punto il nostro Paese ha formulato specifiche osservazioni all’art. 4 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni introducendo una particolare riserva per effetto della quale, per determinare la residenza fiscale di una società oltre al <em>“place of effective management”</em>, dovrà essere verificato anche il luogo nel quale viene svolta l’attività principale dell’impresa.</p>



<p>In ogni caso la valutazione di tali elementi deve essere sempre condotta in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma soprattutto nel caso di gruppi societari multinazionali. Infatti identificare ai fini tributari la sede amministrativa della società controllata con il luogo nel quale si assumono le decisioni strategiche o dal quale partono gli impulsi decisionali (sede della società controllante ) può ritenersi un errore grossolano, in quanto, in evidente contrasto con le ragioni stesse della politica del gruppo e le esigenze sottese al suo controllo. Tale approccio si pone addirittura in<br>contrasto con la presunzione di eterodirezione della società controllata e in particolare con quanto prevede l&#8217;articolo 2497-sexies del codice civile secondo il quale si presume, salvo prova contraria, che l&#8217;attività di direzione e coordinamento di una società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice civile. Pertanto non può essere considerata fiscalmente attrattiva l&#8217;attività di direzione e coordinamento esercitata da una società italiana sulla <em>branch</em> straniera, unitamente alla fisiologica ingerenza tipica delle holding nei confronti delle società partecipate.</p>



<p>A livello giurisprudenziale, infine, si è consolidato un particolare approccio in cui, attesa l’importanza del principio della libertà di stabilimento e la libertà delle prestazioni di servizio, in ambito comunitario non può essere contestata l’esterovestizione se non si è in presenza di una <strong>struttura di puro artificio</strong>, ossia di un soggetto che non svolge, in<br>realtà, alcuna attività economica ma è stato costituito con il solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Infatti, la giurisprudenza unionale ha affermato, in tema di libertà di stabilimento, che la circostanza che una società sia stata creata in uno stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce di per sé un abuso<br>di tale libertà. Una misura nazionale che restringa la libertà di stabilimento è ammessa solo se riguarda specificatamente le “costruzioni di puro artificio” finalizzate a escludere la normativa dello Stato membro interessato.</p>



<p>Alla stessa conclusione giunge la Corte di Cassazione con la famosa sentenza Dolce &amp; Gabbana che ha risolto un complesso e importante caso di esterovestizione societaria.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Gli elementi probabili</h2>



<p>Passando agli aspetti più operativi verifichiamo quali sono gli elementi probatori che contribuenti e Amministrazione finanziaria devono tenere in considerazione per confutare o provare l’esterovestizione? In merito alle modalità con cui il contribuente può provare l’effettiva residenza all&#8217;estero il protocollo del ministero dell&#8217;economia e delle finanze 12 Aprile 2010 numero 3 &#8211; 3873, richiamando la risoluzione ministeriale del 5 novembre 2007 n. 312 precisa che la prova può essere liberamente fornita sulla base non solo del dato documentale, ma anche sulla base di tutti gli elementi concreti da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti<br>e le operazioni finanziarie bancarie siano effettivamente realizzate. A tal fine l&#8217;amministrazione finanziaria ha indicato come elementi utili i seguenti: il periodico svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione unitamente all’evidenza che tali riunioni sono tenuti presso la sede sociale con la partecipazione dei diversi consiglieri, la dimostrazione dell&#8217; effettivo svolgimento in loco della gestione operativa da parte dei membri del consiglio di amministrazione che detengono ed esercitano concretamente i poteri decisionali.</p>



<p>Per converso, costituisce sicuramente un significativo elemento probatorio della residenza all&#8217;estero l&#8217;autonomia accordata agli amministratori esteri con riferimento all&#8217;organizzazione del personale, alle decisioni di spesa, alla stipula dei contratti, i cui indicatori possono essere rappresentati dagli atti di gestione adottati e dall’attività<br>negoziale posta in essere, quali direttive interne, contratti di natura commerciale o finanziaria , corrispondenza e documenti che precedono o integrano le trattative commerciali cui è orientata la strategia aziendale.</p>



In base alla circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29 Dicembre 2008 gli accertamenti
per la dimostrazione dell’esterovestizione di fatto si focalizzano su:
<ul><li>la residenza degli amministratori, se prevalentemente italiani, controllandone la
presenza all&#8217;estero in occasione delle riunioni verificando biglietti aerei o treno,
ricevute di alberghi e ristoranti e tutte le spese atte a provare la permanenza
all’estero dell’amministratore nel periodo in cui si sono tenute le assemblee o
prese decisioni. (potrebbe anche essere opportuno prendere in considerazione
l’eventualità di una autentica notarile delle assemblee al fine di creare una prova
inconfutabile dell’avvenuta riunione in tale date e luogo)</li>
<li>la presenza di amministratori di professione, come schermo di una reale gestione
dall&#8217;Italia</li>
<li>le comunicazioni via fax o e-mail da cui si evince che la sede effettiva è sul territorio
nazionale</li>
<li>il luogo di stipula dei contratti e l&#8217;accensione di conti correnti in Italia.</li></ul>
Il contribuente, oltre prestare attenzione a questi aspetti, dovrà dimostrare che :
<ul><li>gli amministratori e il management estero godono di elevata autonomia
gestionale</li>
<li>la sede estera sia effettivamente strutturata e disponga di utenze e personale
dipendente</li>
<li>la società estera adempia regolarmente agli obblighi contabili e fiscali</li>
<li>la localizzazione estera sia dettata da ragioni economiche e non coincida con un
Tax Haven</li></ul>



<p>Queste circostanze valgono anche nel caso di esterovestizione di diritto, anche se il contribuente partirà svantaggiato dovendo provare, con elementi di fatto, che la sede della direzione effettiva sia all&#8217;estero.</p>



Anche il paragrafo 24.1 del commentario Ocse elenca alcuni fattori di riferimento per la
determinazione della sede di direzione effettiva delle persone giuridiche:
<ul><li>il luogo ove si riuniscono di regola i componenti del consiglio amministrazione</li>
<li>il luogo in cui l&#8217;amministratore delegato svolge normalmente le proprie funzioni</li>
<li>il luogo del day to day management</li>
<li>il luogo in cui si trova l’headquarter</li>
<li>la legislazione applicabile all’ente</li>
<li>il luogo in quale viene tenuta la contabilità.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p>Ai fini della determinazione o meno dell’esterovestizione di una società occorre, quindi, verificare due concetti strettamente legati fra di loro, la sede amministrativa e la libertà di stabilimento. Due sono anche le caratteristiche che tale insediamento deve possedere per essere considerato genuino, una materiale e relativa ad elementi oggettivi everificabili da parte di terzi, relativi, in particolare, al livello di presenza fisica in termini di locali, personale e attrezzature e l’altra più operativa attinente, cioè, all’attività che mediante siffatta struttura la società svolge e che deve mostrare i contorni di una effettiva attività economica. Naturalmente le valutazioni devono essere fatte caso per<br>caso, senza quindi tendere a generalizzare, mettendo in relazione la particolare attività che la società è chiamata a svolgere nello Stato e l’assetto organizzativo e gestionale ivi presente nella idoneità a realizzare siffatte funzioni.</p>
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		<title>International mergers and Italian anti-abuse regulations</title>
		<link>https://www.threeandpartners.com/2020/03/15/international-mergers-and-italian-anti-abuse-regulations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Cagnazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Three & Partners, consulenza alle imprese italiane ed estere in ambito di Accounting, Tax & Legal in Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.threeandpartners.com/?p=2180</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Italian Tax Authorities have recently published some interesting responses in tax rulings concerning the international reorganization operations. In one of these, the situation of a group with a parent company and a sub-holding company both resident in France and three operating companies resident in Italy was examined. The operation analyzed consisted of the merger [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>The <strong>Italian Tax Authorities</strong> have recently published some interesting responses in tax rulings concerning the <strong>international reorganization</strong> operations.</p>



<p>In one of these, the situation of a group with a <strong>parent company</strong> and a <strong>sub-holding company</strong> both resident in France and three <strong>operating companies</strong> resident in Italy was examined.</p>



<p>The operation analyzed consisted of the<strong> merger in France</strong> of the sub-holding company into the parent company, following which the parent company became the <strong>direct owner</strong> of the shareholdings in the three Italian operating companies.</p>



<span id="more-2180"></span>



<p>The merger in question <strong>cannot</strong> be considered a neutral <strong>intra-EU merger</strong> as this regime requires the operation to be carried out between two parties resident in different EU countries, whereas in our case the operation took place between two companies both resident in France.</p>



<p>The Tax Authorities have concluded that this operation is <strong>not abusive</strong> and can be considered <strong>neutral</strong> according to the domestic tax legislation as the following conditions are simultaneously met:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>the transaction qualifies as a <strong>merger</strong> within the meaning of the Italian Civil Code;</li><li>the parties involved have a <strong>legal form</strong> comparable to that provided for companies under the Italian law;</li><li>the operation <strong>produces effects</strong> in Italy on the tax position of at least one of the parties involved.</li></ul>



<p>As far as the condition that the operation produces effects in Italy on the position of at least one of the parties involved is concerned, it has been held to exist since, with the merger of the sub-holding company into the parent company, a transfer of three shareholdings is carried out which, if not carried out in a neutral manner, would also be <strong>subject to taxation</strong> in Italy by virtue of <strong>article 8 </strong>of the Protocol to the <strong>Italy-France Convention</strong> which assigns to the State of residence of the transferred company (Italy) the power to tax capital gains for shareholdings exceeding 25%.</p>



<p>For more information visit my profile&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/robertomcagnazzo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Roberto M. Cagnazzo</strong></a></p>



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